ASSENZA SCOLASTICA: QUANDO SERVE IL CERTIFICATO?

 

Scuola primaria e secondaria: 

 
 
Sino a 5 giorni di assenza (quinto compreso), non c’è bisogno del certificato medico di ritorno a scuola. 
Se il bambino torna a scuola il sesto giorno, NON deve portare il certificato.
 
Esempio: un bambino è stato a scuola sino a mercoledì ed è assente da giovedì.  Se torna a scuola entro il martedì seguente, non deve esibilre il certificato del pediatra. 
 
La legge è questa:
R.D. n. 1981 del 9/10/1921, DPR n. 264 dell’11/02/1961, DPR n. 1518 del 22/12/1967 (art. 42), ACN vigente dei PLS (art. 44 comma 2 lettera G):  IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E’ TENUTO A RILASCIARE UN “CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO MALATTIA” SOLO OLTRE IL QUINTO GIORNO DI ASSENZA. 
 
 
Negli altri casi, è sufficiente una semplice autocertificazione del genitore ai sensi del DPR 403/98.  
 
 
 
 
 
 
 

Servizi educativi e scuola dell’infanzia: 

 
Sino a 3 giorni di assenza (terzo compreso), non c’è bisogno del certificato medico di ritorno a scuola.
Se il bambino torna a scuola il quarto giorno, NON deve portare il certificato. 
 
 Infatti, il certificato può essere richiesto solo dopo il terzo giorno di assenza.  
 
La legge è questa: 
Decreto Ministero Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATTENZIONE: 

IL CERTIFICATO DEL PEDIATRA NON DEVE CONTENERE IL GIORNO DI INIZIO E FINE DELLA MALATTIA, MA SOLO IL GIORNO IN CUI E' CONSENTITA LA RIAMMISSIONE (vedi sotto)

 
 
 
 
Read more: https://arturotozzi.webnode.it/news/certificato-per-ritorno-a-scuola-dopo-assenza/Nella scuola primaria e secondaria: 
 
 
Sino a 5 giorni di assenza (quinto compreso), non c’è bisogno del certificato medico di ritorno a scuola. 
 
Esempio: un bambino è stato a scuola sino a mercoledì ed è assente da giovedì.  Se torna a scuola entro il martedì seguente, non deve esibilre il certificato del pediatra. 
 
La legge è questa:
 
R.D. n. 1981 del 9/10/1921, DPR n. 264 dell’11/02/1961, DPR n. 1518 del 22/12/1967 (art. 42), ACN vigente dei PLS (art. 44 comma 2 lettera G):
 
IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E’ TENUTO A RILASCIARE UN “CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO MALATTIA” SOLO OLTRE IL QUINTO GIORNO DI ASSENZA. 
 
Negli altri casi, è sufficiente una semplice autocertificazione del genitore ai sensi del DPR 403/98.  
 
 
 
 
 
 
 
nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia: 
 
 il certificato può essere richiesto dopo il terzo giorno di assenza 
 
(Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020);
 
 
 
 
Read more: https://arturotozzi.webnode.it/news/certificato-per-ritorno-a-scuola-dopo-assenza/