Certificato per ritorno a scuola dopo assenza

 

Nella scuola primaria e secondaria: 

 

Sino a 5 giorni di assenza (quinto compreso), non c’è bisogno del certificato medico di ritorno a scuola. 

Esempio: un bambino è stato a scuola sino a mercoledì ed è assente da giovedì.  Se torna a scuola entro il martedì seguente, non deve esibilre il certificato del pediatra. 

La legge è questa:

R.D. n. 1981 del 9/10/1921, DPR n. 264 dell’11/02/1961, DPR n. 1518 del 22/12/1967 (art. 42), ACN vigente dei PLS (art. 44 comma 2 lettera G):

IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E’ TENUTO A RILASCIARE UN “CERTIFICATO DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DOPO MALATTIA” SOLO OLTRE IL QUINTO GIORNO DI ASSENZA. 

Negli altri casi, è sufficiente una semplice autocertificazione del genitore ai sensi del DPR 403/98.  

 

 

 

nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia: 

 

 il certificato può essere richiesto dopo il terzo giorno di assenza 

(Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020);

 
ASSENZA SCOLASTICA PER MOTIVI DI SALUTE DIVERSI DA SINTOMI DI SOSPETTO DI COVID-19 Il certificato deve essere richiesto:
 
A. dopo il terzo giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal quinto giorno dall’inizio della malattia - nei servizi educativi e nella scuola dell’infanzia (Decreto Ministero Istruzione n.80 del 3 agosto 2020);
 
B. dopo il quinto giorno di assenza - cioè per l’alunno che rientra dal settimo giorno dall’inizio della malattia - nella scuola primaria e secondaria (D.P.R. n. 1518 del 22 dicembre 1967, Art. 42).